In un'istanza inviata a provvedere inviata al Ministro e firmata congiuntamente da Giulio Leghissa (Segretario Generale SIOD) e Franco Picchi (Associazione Franco Picchi per cambiare l'ENPAM), si ribadisce l'esigenza una riforma elettorale degli OMCeO, in modo tale che le prossime elezioni vengano effettuate con " metodo democratico", come previsto dalla legge 3/2018.
Potete sostenere la petizione firmando su Change.org:
Vogliamo vera democrazia e trasparenza anche nella gestione degli ordini. TESTO DELL'ISTANZA I sottoscritti:
dott. Franco Picchi, odontoiatra
e
dottor Giulio Cesare Leghissa, odontoiatra
in qualità di Segretario Generale e legale rappresentante del SIOD – Sindacato Italiano Odontoiatria Democratica
PREMESSO
Con decreto del Ministro della salute del 15 marzo 2018 sono state emanate le procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie, come previsto dall’art. 2, comma 5, ultimo periodo, del DLCPS n. 233 del 1946, come sostituito dall’art. 4, comma 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante: «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute».
Il decreto ha disciplinato, oltre alle procedure per l’indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio e la conseguente modalità di conservazione delle schede, anche le procedure per la composizione dei seggi elettorali, in modo tale da garantire la terzietà di chi ne fa parte.
Sono state così definite solo le metodiche operative per lo svolgimento di tutto il procedimento elettorale ordinistico, mancando ancora le norme che dovevano specificare il nuovo “metodo democratico” del rinnovato sistema elettorale, perchè non è stato ancora attuato l’art. 4, comma 5 della legge n. 3 del 2018.
In particolare manca il regolamento che attui la lettera a) del citato comma 5, cioè l’aspetto sostanziale della legge delega riguardo all’elezione degli organi degli ordini delle professioni sanitarie.
Tale regolamento doveva disciplinare sia le elezioni degli organi elettivi, secondo un metodo democratico, sia le modalità con cui favorire l’equilibrio di genere (introdotto dall’art. 4, comma 1, nella parte in cui si sostituisce tra l’altro l’art. 2 del DLCPS n. 233 del 1946) e il ricambio generazionale nella rappresentanza, nonchè le norme relative al limite dei mandati e alle incompatibilità.
RILEVATO
Il DM 15 marzo 2018 pur avendo introdotto alcune regole elettorali come previste dalla legge 3/2018, si è dimostrato già inadeguato a garantire le innovazioni democratiche promesse dalla legge delega.
Infatti:
-riguardo alle composizione dei seggi, sembra più opportuna, a garanzia della terzietà dei componenti, una scelta degli scrutatori mediante sorteggio da un elenco di iscritti all’albo non candidati alle elezioni, rispetto alla scelta in base all’età anagrafica;
-riguardo alla promessa di “ forme e modalità che garantiscano piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell’ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche”, si nota la mancanza della previsione di una pluralità di seggi, nei casi opportuni, per garantire la partecipazione al voto, e meglio ancora sarebbe prevedere l’obbligatorietà della modalità telematica;
-riguardo al sistema elettorale , oltre alla mancata previsione di un limite alle preferenze ( a tutela della possibile rappresentanza nel Consiglio Direttivo di una minoranza espressa dai votanti), è da evidenziare la mancata previsione della necessità di un quorum per validare le elezioni, data la soppressione del già minimo quorum preesistente (10%);
- non ritroviamo regole né criteri riguardo alla promessa di favorire il ricambio generazionale, l’equilibrio di genere, il regime delle incompatibilità e il limiti dei mandati degli organi degli ordini.
SOTTOLINEATO
L’art. 4, comma 5, della legge n. 3 del 2018, prevedeva l’emanazione dei regolamenti attuativi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, avvenuta il 15 febbraio 2018:
“5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Tali regolamenti disciplinano:
a) le norme relative all'elezione, con metodo democratico, degli organi, ivi comprese le commissioni di albo, il regime delle incompatibilita' e, fermo restando quanto disposto dagli articoli 2, comma 8, secondo periodo, e 8, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, il limite dei mandati degli organi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali;
Quindi, si rileva che manca ancora almeno un atto provvedimentale da parte del Ministero della salute per permettere e garantire le necessarie integrazioni perché le prossime elezioni degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (OMCeO) avvengano in una modalità democratica rispettosa dei principi costituzionali.
EVIDENZIATO
La mancata emanazione degli ulteriori regolamenti previsti dalla legge 11 gennaio 2018 n. 3, oltre a ledere i parametri costituzionali in materia di buon andamento, determina direttamente una lesione della sfera dei destinatari ( gli iscritti agli OMCeO), tra cui sono compresi i due sottoscrittori dell’istanza, eludendo le legittime aspettative che le nuove elezioni degli organi degli OMCeO vengano svolte in aderenza ai principi costituzionali richiamati e previsti dalla legge delega stessa.
E’innegabile che il richiamo allo svolgimento delle elezioni degli organi con metodo democratico sia contrapposto al vecchio e purtroppo ancora vigente sistema elettorale che lede i principi costituzionali di rappresentatività e di uguaglianza del voto, poiché determina alla lista che risulta vittoriosa, anche per un numero limitato di voti e in base solo ad una maggioranza relativa tra le altre liste, l’assegnazione della totalità dei consiglieri eletti.
Infatti, poiché l’attuale sistema elettorale come declinato dall’art. 16 D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 “Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233”, consente di esprimere un numero di preferenze uguale al numero dei membri del Consiglio Direttivo dell’OMCeO, il risultato finale della mancata presenza di un limite alle preferenze esprimibili dagli elettori è l’attribuzione di tutti i componenti del Consiglio Direttivo alla lista che ottiene più voti rispetto alle altre, senza alcuna tutela alla presenza anche della minoranza all’interno del Consiglio Direttivo stesso.
Le regole dei sistemi elettorali, pur nella discrezionalità, non devono superare i limiti di proporzionalità e ragionevolezza che sono richiesti per bilanciare gli altri interessi costituzionalmente rilevanti, cioè oltre alla governabilità, l’uguaglianza del voto e la rappresentatività.
Altrimenti si determina, usando parole della Corte Costituzionale “un’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (art. 48, secondo comma, Cost.). Esso, infatti, pur non vincolando il legislatore ordinario alla scelta di un determinato sistema, esige comunque che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi (sentenza n. 43 del 1961) ed assume sfumature diverse in funzione del sistema elettorale prescelto.” Corte Costituzionale 1/2014
L’ obbiettivo della governabilità dell’ente non può giustificare la mancanza totale di pluralismo negli organi degli OMCeO, quando già la trasformazione di una maggioranza relativa in maggioranza assoluta attraverso il sistema elettorale è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale:
“non può giustificare uno sproporzionato sacrificio dei principi costituzionali di rappresentatività e di uguaglianza del voto, trasformando artificialmente una lista che vanta un consenso limitato, ed in ipotesi anche esiguo, in maggioranza assoluta.” Corte Costituzionale 35/2017
Il bilanciamento dei principi e degli interessi costituzionalmente rilevanti in un qualsiasi sistema elettorale non deve realizzarsi con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva.
Invece l’attuale sistema elettorale dell’OMCeO supera completamente il limite costituito dall’esigenza costituzionale di non comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo del Consiglio Direttivo dell’Ordine e l’eguaglianza del voto.
PER QUESTI MOTIVI I SOTTOSCRITTI CHIEDONO:
1) che venga data attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 4, comma 5 della legge n. 3 del 2018, completando entro 90 giorni l’atto amministrativo specificato dalla lettera a), vista l’imminenza delle elezioni ordinistiche da tenersi entro il 2020, con convocazione entro 30 giorni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
2) Che tale regolamento rispecchi le intenzioni di dar vita ad un sistema elettorale più democratico, come previsto dalla legge delega e in particolare che:
-rispetto alla necessità costituzionale di garantire all’interno del Consiglio Direttivo dell’OMCeO una rappresentanza più pluralista e una tutela alle minoranze, venga modificato l’art. 16 D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 “Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233”, stabilendo che il numero massimo di preferenze che ciascun elettore può esprimere sia inferiore al numero dei candidati da eleggere, dando vita ad un sistema di elezione cd. “ a voto limitato”.
- sia normata e diventi obbligatoria la procedura telematica per tutte le fasi elettorali (presentazione delle liste e votazioni), per favorire la partecipazione ;
-sia ribadito un limite ai mandati consecutivi nelle cariche e negli organi degli ordini, adeguato a garantire il ricambio generazionale e per evitare fenomeni elusivi attraverso rotazione degli incarichi, in aderenza alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 10 luglio 2019, considerando i mandati già espletati, anche se solo in parte, ai fini dell'operatività del divieto del terzo mandato consecutivo. Tale sentenza, intervenendo sulle motivazioni generali di livello costituzionale che riguardano il limite ai mandati consecutivi (divieto del terzo consecutivo) nelle cariche elettive degli ordini professionali forensi, ha chiarito la fondatezza del limite posto ai mandati consecutivi delle cariche di governo e di controllo, spiegando che la sua finalità "è quella, infatti, di valorizzare le condizioni di eguaglianza che l'art. 51 della Costituzione pone alla base dell'accesso 'alle cariche elettive'",
- si stabiliscano le necessarie incompatibilità tra l'aver rivestito ruoli di governo e la successiva assunzione di ruoli negli organi di controllo
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