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Parere legale dello studio Pensabene Lionti riguardo l'art. 60 della legge 182/2025 che di fatto trasforma le Farmacie in poliambulatori senza assoggettarle ai criteri dei poliambulatori

  • Immagine del redattore: SIOD
    SIOD
  • 2 giorni fa
  • Tempo di lettura: 2 min

STUDIO LEGALE PENSABENE LIONTI

Egregi Dottori,

come, peraltro, già convenuto con i VOSTRI RAPPRESENTANTI SINDACALI si comunica quanto segue

È noto che il Tar Sicilia-Palermo -in accoglimento dei ricorsi proposti dal nostro Studio nel Vostro interesse

– con tre sentenze del 22/04/2025, ha annullato il provvedimento assessoriale nella parte in cui consentiva alle farmacie di erogare prestazioni sanitarie a carico del Sistema Sanitario in “locali esterni” alla sede farmaceutica, impedendo così alle farmacie di realizzare veri e proprio poliambulatori specialistici e laboratori di analisi convenzionati con il SSN esterni alla farmacia (divenendo così diretti concorrenti dei Centri di specialistica ambulatoriale convenzionata, quali sono le Vostre Strutture).

Sennonché -risultata preclusa per le farmacie la “strada amministrativa” -si è ricorso alla legge! Segnatamente, infatti, l’art. 60 della legge n.182/2025 (pubblicata lo scorso dicembre) amplia ulteriormente le molteplici prestazioni erogabili dalle farmacie dei servizi in regime di convenzione con il SSN, addirittura ricomprendendo anche quelle che non rientrano nell’autocontrollo, ed introduce, per la prima volta, a livello normativo l’espressa possibilità del farmacista di “utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia. Si ripresenta dunque nuovamente la gravissima possibilità – questa volta per di più sugellata a livello legislativo – che le farmacie diventino poliambulatori specialistici, con locali addirittura esterni alla sede farmaceutica, legittimati ad erogare in regime di convenzione con il SSN tutte le medesime prestazioni ambulatoriali, ed i medesimi esami di laboratorio, oggi svolti dai Centri di specialistica ambulatoriale convenzionata (e dunque dalle Vostre Strutture); e tutto ciò senza l’osservanza dei rigidi requisiti di accreditamento, con tariffe più elevate e senza limiti di budget!

A fronte di tale grave circostanza, è evidente che non si possa rimanere inerti.

Tuttavia, trattandosi di una legge (e non di un atto amministrativo), in questo momento non è esperibile un ricorso al TAR. Sicché, allo stato, il percorso ritenuto più idoneo per tutelare le Vostre ragioni, e tentare di scongiurare, nuovamente, tale nuovo grave attacco alle Vostre Strutture è quello di proporre un atto volto a far intervenire l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in grado, in virtù dei suoi poteri, di intervenire anche nei confronti di atti normativi forieri di gravi effetti distorsivi (come nel caso di specie).

Stando così le cose -tenuto conto che la legge in questione è già entrata in vigore -si evidenzia, nel Vostro interesse, che risulta indispensabile procedere con la massima urgenza.

Ai fini dell’adesione vorrete procedere nel seguente modo al fine di ricevere le relative istruzioni e perfezionare il mandato, si invitano codeste Strutture a contattare tempestivamente la Segreteria dello Studio (tel: 091-302731) nei seguenti giorni e orari:

-Lun, merc, ven: hh.9.45/12.15 e hh.16/18.45

-Mart., giov.: : hh.9.45/12.15

Qualora, per l’eccessivo traffico, non riusciate a porvi in contatto telefonico, potrete inviare una e-mail a studiolegale@pensabenelionti.it (indicando: nome struttura, nome dottore, e recapito telefonico cellulare), e sarete ricontattati.

Per qualunque ulteriore chiarimento non esitate, altresì, a contattare direttamente il Dott. Gibiino (che legge in copia).

Distinti saluti

Prof. Avv. Salvatore Pensabene Lionti Avv. Prof. Tommaso Pensabene Lionti

 
 
 

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