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Queste problematiche indicazioni operative: la lettera di SIOD al Ministero della Salute.

Ill.mo Onorevole Ministro Roberto Speranza,

Spett/li tutti,

Vi scriviamo dopo avere preso atto che le indicazioni operative per l’Odontoiatria sono state pubblicate sul sito internet del Ministero della Salute in data 30/05/2020.

Il documento, che viene ritenuto un documento ufficiale, contiene tuttavia diverse imprecisioni nella lingua italiana o addirittura nelle indicazioni, che non sono orientate con gli attuali regolamenti giuridici della Repubblica o con l’evidenza scientifica finora disponibile. Oltretutto, anche all’aspetto appare una semplice bozza di documento più che di un documento ministeriale ufficiale.

È dunque legittimo chiedersi se il Ministero abbia vigilato sul lavoro del CTS e abbia controllato accuratamente il documento prodotto dal gruppo di lavoro prima di procedere alla pubblicazione.

Elenchiamo di seguito alcune incongruenze da noi riscontrate.

1) Si legge, a pagina 23 del documento: “Nell’utilizzo dei Filtranti Facciali P2 senza valvola, che richiedono specifica informazione e formazione, dei quali andrà altresì valutata la compliance dell'operatore sanitario anche in considerazione del suo stato di salute mediante la collaborazione, in caso della presenza di lavoratori (ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), del medico competente, ove previsto.”

Questo periodo rimane sospeso e privo di senso; si perde in una serie infinita di coordinate e subordinate.

Inoltre, a proposito del medico competente si legge: “ove previsto”.

La figura del medico competente è prevista dal D.Lgs 81/2008 qualora, a seguito della stesura del Documento Valutazione dei Rischi, sia richiesta la sorveglianza sanitaria. Leggiamo, inoltre su una circolare del Vostro Ministero (DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA – 0017041-A-01/06/2017)


“il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, alla redazione del documento della valutazione dei rischi, collabora all’attuazione di programmi di promozione della salute, effettua la sorveglianza sanitaria come misura di tutela della salute dei lavoratori.”

Non esiste alcuno titolo del D.Lgs 81/2008 che fa intendere che la nomina del Medico Competente sia facoltativa, salvo il caso in cui il Datore di lavoro riesca a dimostrare di aver valutato tutte le tipologie di rischio al fine di escludere la necessità di sorveglianza sanitaria, e quindi del Medico Competente. Per completezza, nel “rischio” sono compresi sia i rischi deterministici (es. dalla norma UNI 689 per la valutazione del rischio chimico ex art 224 o dalla Norma ISO 11228 per la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico ex art 168 c.2 lett.d) o i rischi di tipo stocastico (es. biologico, cancerogeno ex art..279 e 242). Tuttavia, se si parla di studio Odontoiatrico, il rischio biologico risulta presente, e questo è ben documentato nel documento "PROFILO DI RISCHIO NEL COMPARTO: ODONTOIATRI All. 2/A" dell'ISPESl (ora INAIL). Negli studi odontoiatrici è necessario che ci sia la sorveglianza sanitaria e, quindi, il Medico Competente.

2) A pagina 25 si legge: “Il Dispositivo (Tuta/Camice) dovrà essere sostituito al termine di ogni attività con ogni singolo paziente. Si raccomanda di cambiarlo ad ogni paziente che comporti una procedura (art. 74, comma 1 lettera a D.lgs 81/08).

È consigliabile l’utilizzo di manicotti monouso preformati in TNT con polsino, poiché, garantendo una maggiore protezione, consentono di diminuire la frequenza di turnover del camice. In questo contesto, per l’uso di manicotti devono essere considerate anche le altre parti del corpo che possono venire in contatto con il paziente, associandoli quindi alla protezione di altre superfici corporee attraverso camici o grembiuli monouso.”

Anche questo passaggio risulta non comprensibile ed ambiguo, perché sembra che venga proposta un’alternativa: o “il dispositivo (tuta/camice) dovrà essere sostituito al termine di ogni attività con ogni singolo paziente” oppure è sufficiente utilizzare manicotti e grembiuli monouso per evitare di utilizzare un maggior numero di camici.

Ricordiamo a questo Spett/le Ministero che gli aerosol prodotti durante una seduta operativa sono composti da 3 tipi di particelle differenti, le più piccole delle quali (chiamate droplet nuclei, e aventi dimensioni inferiori ai 10 micron) hanno la capacità di contaminare superfici in un raggio (quindi, non seguendo una unica direzione) di almeno un metro, e rimanere sospese nell’aria da 30 minuti alle 2 ore[1] [2] [3] [4] ; non è dunque detto che colpiscano esclusivamente il manicotto. Quindi, nel momento in cui viene prodotto aerosol durante la procedura, è necessario che venga sostituito il camice monouso ed ogni altro dispositivo monouso al termine della seduta operativa, senza eccezioni.

3) Alla luce di quanto sappiamo sugli aerosol in generale, e di alcuni studi recenti che confermano la sopravvivenza prolungata (fino a 3 ore) in ambiente sperimentale di Sars-Cov 2 negli stessi aerosol [5][6], rimaniamo sorpresi nel leggere al capitolo “ventilazione” del documento: “Per gli ambienti lavorativi si raccomanda di attuare la ventilazione naturale delle aree operative per almeno 10-15 minuti” Pur essendovi una sempre maggiore evidenza che il titolo decresca esponenzialmente col passare dei minuti in ambiente sperimentale (aerosol), appare assolutamente azzardato consigliare una ventilazione minima di 10 minuti. Oltretutto, il flusso d’aria della “ventilazione naturale” non è un flusso standardizzato che può permettere con sicurezza di stabilire se il ricambio d’aria nell’area operativa (la cui dimensione non è oltretutto determinata) sia sufficiente. Infine, ricordiamo che il solo accurato riordino della sala operativa e la disinfezione delle superfici (dove Sars Cov-2 invece sopravvive anche fino a 72 ore [7]) richiedono almeno 15 minuti.

A nostro parere i punti che abbiamo indicati sono sufficienti per chiederVi di ritirare dal Vostro portale un documento così lacunoso ed impreciso. Inoltre, vorremmo sapere se il Ministro della Salute è a conoscenza della pubblicazione di tale documento. Attendiamo un riscontro alla presente.

Distinti saluti, Dott. Giulio Cesare Leghissa, Segretario Generale SIOD

Dott. Filippo Turchet Casanova, Segretario Programma Prevenzione SIOD

Opere citate


[1]

Harrel SK, Molinari J. Aerosols and splatter in dentistry. JA DA. 2004;135:429–37. [PMCID: PMC7093851] [PubMed: 15127864]..

[2]

Sawhney A, Venugopal S, Babu G, et al. Aerosols how dangerous they are in clinical practice. J Clin Diagn Res. 2015;9:52–57.

[3]

Szymanska J. Dental bioaerosol as an occupational hazard in a dentist’s workplace. Ann Agric Environ Med. 2007;14:203–207...

[4]

Atkinson J, Chartier Y, Pessoa-Silva CL, et al. Natural Ventilation for Infection Control in Health-Care Settings. Geneva: World Health Organization; 2009...

[5]

Dental Settings Interim Infection Prevention and Control Guidance for Dental Settings During the COVID-19 Response, 27 Aprile 2020, CDC..

[6]

van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, et al. Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med 2020;382:1564-7. DOI: 10.1056/NEJMc2004973..

[7]

Dental Settings Interim Infection Prevention and Control Guidance for Dental Settings During the COVID-19 Response, 27 Aprile 2020, CDC..

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