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SIOD chiede un’audizione alla Camera sulle società odontoiatriche

27 minuti fa
Tempo di lettura: 4 min

Inviata ai 27 componenti della Commissione Affari sociali una nota sul DDL C 2365 con le proposte per tutelare i pazienti e salvaguardare le imprese sanitarie


5 novembre 2026


Il SIOD, Sindacato Italiano di Odontoiatria Democratica, ha trasmesso oggi ai 27 componenti della XII Commissione Affari sociali della Camera una nota sull’emendamento 25.0100 al DDL C. 2365 (scarica il pdf). Il Sindacato ha chiesto di essere ascoltato in audizione e che il documento venga acquisito agli atti dell’esame del provvedimento. La richiesta è di riformulare l’emendamento, mantenendo la possibilità di operare attraverso società ordinarie e introducendo garanzie sostanziali per i pazienti.

La proposta del relatore riserva, salvo specifiche eccezioni, l’esercizio societario dell’odontoiatria alle Società tra professionisti (STP) e prevede 24 mesi per l’adeguamento delle società già operative. Si tratta di una proposta parlamentare, non di una disposizione già vigente. [1]

«Condividiamo l’obiettivo di proteggere i pazienti e l’indipendenza dei dentisti dalle pressioni commerciali», afferma Francesco Romano, Segretario Generale SIOD. «L’odontoiatria richiede anche un’organizzazione capace di sostenere personale qualificato, tecnologie e investimenti. La forma d’impresa è compatibile con la responsabilità professionale e deve poter essere scelta nel rispetto di regole rigorose».

Il tema va chiarito: una SRL può assumere la qualifica di STP. La proposta impone quindi un determinato regime professionale e societario anche alle imprese odontoiatriche già organizzate e gestite da professionisti. Le STP, peraltro, ammettono soci investitori alle condizioni previste dall’articolo 10 della legge 183/2011: la loro qualifica non coincide con l’esclusione del capitale. [2]

Per SIOD la conversione obbligatoria può comportare costi e modifiche degli assetti societari anche per strutture consolidate, senza introdurre, di per sé, una garanzia specifica sulla restituzione degli anticipi o sul completamento delle terapie in caso di cessazione. La tutela economica del paziente richiede strumenti espressamente dedicati. [1]

Il testo non prevede espressamente un’esenzione generale per gli ambulatori odontoiatrici accreditati SSN: le eccezioni richiamano istituti di ricovero, ricerca e didattica istituzionale e istituzioni universitarie accreditati. Deve essere chiarita la posizione delle strutture ambulatoriali e assicurata la continuità dei loro rapporti autorizzativi e contrattuali. [1]

Un ulteriore punto riguarda l’esonero dal direttore sanitario previsto per le strutture delle STP. Secondo SIOD, soprattutto nelle organizzazioni complesse, occorre mantenere una responsabilità di coordinamento sanitario chiaramente individuata e coordinare la disciplina nazionale con i requisiti regionali. [1]

SIOD propone alla Commissione di intervenire su sei punti:

  1. Consentire la scelta tra società ordinarie e STP, con garanzie sostanziali equivalenti e prestazioni riservate ai professionisti abilitati.

  2. Proteggere l’autonomia clinica da interferenze commerciali e prevedere una responsabilità della società per le direttive che la compromettono, con competenze, sanzioni e garanzie procedurali definite dalla legge.

  3. Assicurare una direzione sanitaria con poteri effettivi, proporzionata alla complessità delle strutture e coordinata con la vigilanza delle autorità sanitarie.

  4. Introdurre garanzie proporzionate sugli anticipi per cure non ancora eseguite, regole trasparenti per i finanziamenti collegati e procedure per la continuità delle cure e l’accesso alle cartelle cliniche in caso di chiusura.

  5. Salvaguardare l’operatività delle strutture esistenti, evitando interruzioni nei percorsi autorizzativi, negli accreditamenti e nei rapporti contrattuali con il SSN.

  6. Documentare necessità e proporzionalità della restrizione e aprire un confronto con le rappresentanze professionali e delle strutture, le Regioni e le associazioni dei pazienti. [4]

Una soluzione alternativa è già contemplata nella nota FNOMCeO del 2 novembre: iscrizione delle società all’Albo ed espressa estensione della vigilanza e della responsabilità disciplinare per le direttive societarie. SIOD propone di sviluppare questa possibilità mantenendo le società ordinarie e delimitando con precisione i poteri di controllo, con pieno contraddittorio e garanzie di imparzialità. [3]

«Chiediamo che il confronto parlamentare ascolti anche i professionisti e le strutture che ogni giorno organizzano l’assistenza odontoiatrica», conclude Romano. «SIOD è disponibile a illustrare in audizione le proprie proposte per una norma applicabile e proporzionata, capace di tutelare i pazienti e l’indipendenza clinica».

Dr Francesco Romano

Segretario Generale SIOD

Cellulare diretto +39 345 2604693


Riferimenti documentali


Fonti del comunicato del 5 novembre 2026. I riferimenti numerati distinguono il contenuto delle disposizioni e delle proposte parlamentari dalle valutazioni e dalle richieste di SIOD.

[1] Camera dei deputati — Emendamento 25.0100 del relatore, pubblicato il 3 novembre 2026, nell’ambito del DDL C. 2365. Il riferimento riguarda il testo proposto.

[2] Legge 12 novembre 2011 n. 183, articolo 10, testo vigente, modificato dalla legge 18 dicembre 2025 n. 190. Disciplina delle STP, soci investitori, prevalenza professionale e regime disciplinare.

[3] FNOMCeO — Nota firmata da Filippo Anelli e Andrea Senna, allegata alla comunicazione del 2 novembre 2026. Alle pagine 2 e 3 è prospettata, in alternativa alle STP obbligatorie, l’iscrizione delle società e l’espressa estensione del regime disciplinare.

[4] D.lgs. 16 ottobre 2020 n. 142, articolo 3 comma 3-bis, introdotto dall’articolo 16-sexies del DL 131/2024, convertito dalla legge 166/2024. Per gli emendamenti, la valutazione di proporzionalità compete all’amministrazione competente nell’istruttoria del parere governativo; non è prevista l’acquisizione del parere AGCM di cui al comma 3. Si veda anche il dossier parlamentare del 28 luglio 2026.

Iter parlamentare

La scheda del provvedimento consultata il 5 novembre 2026 lo indica ancora all’esame della Commissione. Il comunicato si riferisce al testo proposto, pubblicato il 3 novembre 2026.

 
 
 

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