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Odontoiatri: senza ECM, occhio all'assicurazione

La legge Gelli sulla responsabilità del personale sanitario (legge 24/17dell’8 Marzo 2017) fa espresso riferimento a quali siano i requisiti minimi per gli “esercenti le professioni sanitarie” all’articolo 10, ovvero “il professionista che, in forza di un titolo abilitante, svolge attività negli ambiti delle rispettive competenze di prevenzione, diagnosi, cura assistenza e riabilitazione”.

L’odontoiatra è quindi compreso in questa definizione di esercente.

La legge riguarda tutti gli esercenti la professione sanitaria

Fermo restando l’obbligo di copertura assicurativa per l’esercente la professione sanitaria (articolo 5 della 24/17), e stando al relativo regolamento indicante i requisiti minimi di assicurazione, il mancato raggiungimento dei crediti ECM andrà, assieme all’eventuale verificarsi di sinistri durante la vigenza contrattuale, ad incidere potenzialmente sul premio assicurativo dell’esercente libero professionista e delle aziende (articolo 3 , comma 7 del regolamento)

Diverso discorso per i professionisti dipendenti di strutture sanitarie e sociosanitarie che non abbiano assolto l’obbligo formativo (se ne parla all’articolo 3 comma 3 del regolamento), che vedrebbero invece inficiata la copertura assicurativa in caso di colpa grave: infatti si legge che il diritto di rivalsa “può essere esercitato nei confronti dell’assicurato qualora l’esercente la professione sanitaria non abbia regolarmente assolto l’obbligo formativo e di aggiornamento”.


È la prima volta dall’introduzione dell’ECM che un provvedimento normativo penalizza effettivamente chi manca l’obbligo formativo, anche se è riscontrabile, al momento, una differenza tra libero professionista e il professionista dipendente.

L’ECM è sempre stato un obbligo labile, mal digerito dagli italiani e mai sanzionato quando evaso, se non dal codice deontologico o, solo recentemente, in un “clamoroso” caso qui riportato, costato all’odontoiatra tre mesi di sospensione dall’esercizio della professione.

Sarebbe interessante, come primo passo, che l’inadempienza fosse considerata illecito professionale (come peraltro sarebbe previsto dalla 24/17) anche per le professioni sanitarie a partire dal prossimo triennio.

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