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Non c’è fondo all’abisso

Leggo un dibattito su Facebook al cui confronto le discussioni di Malaussene nel “Paradiso degli Orchi” sembra un convegno di premi Nobel. Si comincia con: “Finalmente la prima CSO in forza nello studio Salzano Tirone. Cosa può fare? Sotto la responsabilità e le direttive dell’odontoiatra svolge funzioni di supporto alle sue attività tipiche e caratteristiche”. Se leggessimo le leggi di cui parliamo, sapremmo che tutte le “funzioni di supporto alle attività tipiche e caratteristiche” sono esplicitamente elencate nel profilo dell’ASO nel DPCM entrato in vigore il 21/04/2018. Rimangono esclusi soffiare il naso all’odontoiatra, pulire le scarpe del paziente e tenere compagnia al gatto della signora Pina. 

Qualsiasi altra attività si configura come abusiva poiché il titolo di ASO è ABILITANTE come precisato nell’elenco delle professioni ABILITANTI delle regioni che hanno avuto il compito di recepire la direttiva, (es. “QUADRO REGIONALE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEGLI STANDARD PROFESSIONALI” “Quadro Regionale degli Standard Professionali” SEZIONE FIGURE REGOLAMENTATE/ABILITANTI). Non contenti, Stefano Salzano scrive: “la CSO non è una abusiva. Lo dice chiarissimamente Bondi”.

Lo dice Bondi? Siamo a "Ipse Dixit"? Una citazione dei classici per mostrare l’altezza e la profondità del ragionamento.

Bondi può dire ciò che vuole, il problema è che lo deve dimostrare e la dimostrazione crolla di fronte alla assoluta precisione del DPCM succitato, tant’è che il Sig. Bondi e la sua ANDI sono stati diffidati dal SIASO. Ma poco più avanti emerge tutto il livello e la profondità delle argomentazioni. 

Dice ancora Federico Tirone: “quello che è sicuro è che non deve spendere l’immane quantità di ore e soldi che serviranno per qualificare un’ASO”. Il vero problema, dunque, è non spendere soldi. Di fronte ad un profilo ASO che viene partorito dopo 20 anni di discussioni, dibattiti, lotte come risultato della raggiunta convinzione nel legislatore, dell’importanza della qualifica culturale di un operatore che collabora in attività riguardanti la salute dei cittadini, si partorisce il topolino: “ma così si risparmia”.

L’ “immane” numero di ore necessaria alla formazione di un ASO sono le ore che la stessa ANDI (non ci dimentichiamo vero che ha sempre partecipato ai tavoli tecnici per la definizione del profilo e del percorso di studi per l’ASO), l’AIO, la CAO hanno definito insieme ai tecnici per la formazione in ambito sanitario del Ministero della salute hanno ritenuto essere il minimo indispensabile. Soluzione suggerita nel delirio: mettiamoci una che non sa niente. Anzi, più è ignorante, meno si permette di contestare, meno si accorge degli errori, meno pretese ha sul piano contrattuale. E a questa figura affidiamo incarichi molto semplici: sterilizzare. Il centro del processo di sicurezza contro il rischio biologico dello studio odontoiatrico lo affidiamo a chi crede che il virus sia l’uomo nero e il batterio il vicino di casa che urla di notte.


A questo livello non intendo scendere. Con Carlo Guastamacchia, papà, mamma e zia dell’ergonomia odontoiatrica in Italia, mi batto da 40 anni per una squadra odontoiatrica preparata, competente, autorevole, in grado di fornire un servizio di qualità al cittadino italiano. Questa miseria non mi tocca. Tocca invece, il SIASO, Sindacato Italiano Assistenti di Studio Odontoiatrico, con il qual il Sindacato Italiano Odontoiatria Democratica che rappresento, in qualità di Segretario Generale, lavora per migliorare la vita, la cultura, la consapevolezza del mondo odontoiatrico.

Il SIASO ha dato mandato agli avvocati di procedere, in data 3/9/2019 a diffidare l’autore del post di Facebook chiarendo che: ”in difetto di vostro riscontro entro i termini sopraindicati, verrà fatta segnalazione all’ispettorato del lavoro e saranno adite le competenti autorità giudiziarie sia in sede civile che penale”.

Giulio Cesare Leghissa, Segretario Generale S.I.O.D.


Individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/06/18A02409/sg

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